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Associazione Ricercatori Europei PDF Stampa E-mail
Scritto da Administrator   
Sabato 25 Luglio 2009 21:08

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA – SCOPO

ARTICOLO 1 = COSTITUZIONE

L'associazione è denominata Associazione Ricercatori Europei”

ARTICOLO 2 = SEDE

La sede dell'associazione è in Napoli alla Via Pessina 81

ARTICOLO 3 = DURATA

La durata dell'associazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 = SCOPO

L'associazione, che non ha fini di lucro e che persegue esclusivamente fini di pubblica utilità, si configura come un centro di ricerca e sviluppo, nonché di creazione, produzione e diffusione della cultura attraverso tutti I mezzi utili a tale scopo. Attraverso la propria attività si propone di:

-Sviluppare in tutti i Paesi della Comunità Europea e successivamente nei paesi tutti del Mediterraneo una visione comune, pur nel rispetto delle diversità delle singole tradizioni, indirizzata a scambi culturali per la realizzazione dei seguenti obiettivi, indicati a titolo esemplificativo e non esclusivo:

- Programmare e gestire in proprio, o con affidamento a terzi : Ricerca e sviluppo, eventi culturali, artistici e dello spettacolo che riguardano: ricerca archeologica e storica, teatro, musica, danza, letteratura, arti plastiche e figurative, espressioni artistiche di tipo multimediale e audiovisive, cinema, fotografia, architettura e qualsiasi altra forma di espressione culturale ed artistica.

- Gestire servizi di comunicazione, informazione, allestimento ed aggiornamento di banche dati, centri di documentazione, videoteche, nastroteche, biblioteche, archivi, editoria.

- Produrre e pubblicare: materiale inerente lo scopo sociale, anche di tipo didattico e informativo; audio e video, anche in ambito telematico e informatico; anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche e archivi, consentendone consultazione e riproduzione anche per via telematica.

- Svolgere attività editoriale sia via web sia tradizionale

- Svolgere attività di formazione e specializzazione professionale, stage per la formazione e la divulgazione nei settori di interesse anche promuovendo e finanziando premi, borse di studio e assegni.

- Incoraggiare la ricerca ed anche la creazione artistica e culturale, in particolare attraverso il sostegno al confronto e l’apertura alle altre culture

- Favorire la cooperazione culturale con gli enti pubblici e privati che condividono gli obiettivi fissati dalla associazione stessa.

- Organizzare conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, incontri e seminari, per incrementare gli scambi di studio e di esperienze, nei propri settori di attività.

- Promuovere e realizzare analisi, studi e ricerche.

- Promuovere e partecipare all’attività e all’organizzazione di associazioni, fondazioni o di altri enti che abbiano gli stessi o analoghi scopi.

- Compiere tutti gli atti e i negozi e prendere tutti i provvedimenti utili al raggiungimento dei fini sopra esposti, avvalendosi anche della collaborazione di enti pubblici e di privati.

TITOLO   II

A SSOCIATI

ARTICOLO 5=ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato.

In ottemperanza a quanto disposto dal Decreto Legge 4 dicembre 1997 n. 469, l’adesione all’associazione, così come il recesso, sono liberi e volontari ed il suo funzionamento è basato sulla volontà democratica espressa dai soci.

Possono far parte dell'associazione le persone fisiche, le persone giuridiche o gli enti interessati all'attività dell'associazione stessa.

Sono previste due categorie di Soci :

A) Soci Ordinari, tra cui i soci fondatori, tenuti al pagamento delle quote di adesione ed annuali, che possono votare in Assemblea ed essere designati alle carche sociali. Le quote associative sono stabilite dall’Assemblea.

B) Soci Aderenti, fanno parte dell’Associazione ma senza pagamento di quote e senza diritto di voto, ma con diritto di eleggibilità.

ARTICOLO 6=AMMISSIONEDEGLIASSOCIATI

L'ammissione avviene su domanda degli interessati e dietro presentazione di due associati.

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo le cui decisioni sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

All'atto dell'ammissione l'associato è tenuto a versare la tassa di iscrizione, nella misura fissata di anno in anno, dall'assemblea.

ARTICOLO 7=OBBLIGHIDEGLIASSOCIATI

L'associato è obbligato:

- all'osservanza dello statuto, dell'eventuale regolamento interno e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell'associazione;- a partecipare attivamente alla vita dell'associazione;- a versare, entro il 31 marzo di ogni anno, in un'unica soluzione, la quota annuale di associazione nella misura stabilita di anno in anno dall'assemblea;- a mantenere un comportamento irreprensibile in seno all'associazione.

ARTICOLO 8=PERDITADELLAQUALITA'DIASSOCIATO

La qualità di associato si perde:

- per dimissioni;

- per esclusione.

ARTICOLO 9=DIMISSIONI

Le dimissioni devono comunicarsi, per iscritto al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 10=ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che, in qualunque modo danneggi, anche moralmente, l'associazione o fomenti dissidi o disordini tra gli associati, ovvero non adempia agli obblighi, di cui al presente statuto, assunti verso l'associazione.

L'esclusione può, inoltre, aver luogo per incompatibilità o indegnità ed in genere per ogni altro motivo ritenuto grave.

ARTICOLO 11=IRRIPETIBILITA'DEICONTRIBUTI

L'associato che, per qualunque motivo, cessa di appartenere all'associazione, non ha diritto al rimborso dei contributi a qualsiasi titolo versati.

TITOLO III

- PATRIMONIO-

ARTICOLO 12=PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione;

- dalle erogazioni, donazioni e lasciti di associati o di terzi;

- dalle elargizioni e dai sussidi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito e da enti in genere;

- dalle tasse di iscrizione e dalle quote annuali di associazione;

- dagli eventuali fondi di riserva, costituiti con le eccedenze di bilancio;

- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione.

ARTICOLO 13=ESERCIZIOFINANZIARIO

L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2008.

TITOLO IV

- ASSEMBLEA-

ARTICOLO 14=CONVOCAZIONE

L'assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno, entro il trenta aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

Possono partecipare senza diritto di voto i soci aderenti.

L'assemblea deve essere inoltre convocata, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dal venti per cento degli associati.

La convocazione è fatta a mezzo di lettere di posta ordinaria, prioritaria, e posta elettronica spedite almeno 12 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea.

In esse devono essere indicati il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea può essere convocata, anche fuori dalla sede dell'associazione, ma comunque sempre nella città ove ha sede l'associazione stessa.

ARTICOLO 15=COMPETENZADELL'ASSEMBLEA

L'assemblea delibera:

- sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione;

- sul bilancio consuntivo e preventivo;

- sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e qualora sia necessario dei Probiviri;

- sulla nomina del Presidente e del Consiglio Direttivo, ed eventualmente, su designazione del Consiglio, del Presidente Onorario;

- sull'entità della tassa di iscrizione e della quota annuale di associazione;

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

- sullo scioglimento dell'associazione e sulla nomina dei liquidatori;

- su tutto quanto altro ad essa demandato dallo statuto;

- su ogni altro argomento sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 16=INTERVENTOERAPPRESENTANZAINASSEMBLEA

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale di associazione.

Ogni associato può farsi rappresentare, per delega scritta da altro associato.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare il diritto di intervento all'assemblea stessa, anche per delega.

ARTICOLO 17=PRESIDENZADELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, che coincide con la presidenza del Consiglio direttivo o da persona designata dall'assemblea stessa.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario e, se nominati, dagli scrutatori.

ARTICOLO 18=DELIBERAZIONI

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

E' richiesta la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti per modificare l'atto costitutivo e lo statuto.

Occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina di uno o più liquidatori e la devoluzione del patrimonio.

TITOLO  V

- AMMINISTRAZIONEERAPPRESENTANZA-

ARTICOLO 19=CONSIGLIODIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da tre a sette membri nominati dall'assemblea.

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I Consiglieri, così eletti, rimangono in carica fino alla successiva assemblea.

ARTICOLO 20=PRESIDENZADELCONSIGLIODIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo qualora non vi abbia provveduto l'assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente. ARTICOLO21=PRESIDENTEONORARIO

L'assemblea degli associati, può nominare, su designazione del Consiglio Direttivo, un Presidente onorario.

Al Presidente onorario possono essere affidati dal Consiglio Direttivo speciali incarichi di rappresentanza.

Il Presidente onorario partecipa "senza diritto di voto" all'assemblea degli associati ed alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 22=RIUNIONIEDELIBERAZIONIDELCONSIGLIODIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare sul bilancio preventivo o consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in caso di assenza dal consigliere anziano.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

ARTICOLO 23=POTERIDELCONSIGLIODIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina di dipendenti, impiegati e collaboratori, determinandone la retribuzione e compila l'eventuale regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

ARTICOLO 24=COMPITIDELPRESIDENTE

La firma e la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio Direttivo ed, in caso di assenza o impedimento di questi,al Consigliere anziano.

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti e può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 25 = COMITATO SCIENTIFICO

Qualora il Consiglio Direttivo lo reputi necessario può nominare un Comitato Scientifico.

Il Comitato Scientifico dura in carica tre anni ed è nominato tenendo conto dei settori di appartenenza. Alle riunioni del Comitato Scientifico, hanno titolo a partecipare i membri del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 26 = COMPITI DEL COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico predispone il Programma Annuale di Attività della Associazione, d’intesa con il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse disponibili, e collabora con il Presidente alla sua attuazione, dopo che lo stesso è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione. E’ responsabile del coordinamento e sovrintende all’esecuzione delle attività poste in essere per lo svolgimento del Programma di Attività della Associazione.

TITOLO  VI

- SCIOGLIMENTO-

ARTICOLO 27=SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dal patrimonio.

TITOLO VII

- DISPOSIZIONI GENERALI -

ARTICOLO 28=REGOLAMENTO INTERNO

Il funzionamento tecnico ed amministrativo dell’associazione può essere disciplinato da un regolamento interno, redatto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’assemblea.

ARTICOLO 29=GRATUITA'DELLECARICHE

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ARTICOLO 30=RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.